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	<title>Uildmobility &#187; soldi</title>
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		<title>Esenzione bollo</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 15:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[uildmobility]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agev. Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Bollo]]></category>
		<category><![CDATA[aci]]></category>
		<category><![CDATA[bollo]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>

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		<description><![CDATA[Il beneficio si applica ai veicoli, sia condotti dai disabili sia utilizzati per il loro accompagnamento, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina, e fino a 2800 cc se con motore diesel. L’esenzione spetta per un solo veicolo, scelto dal disabile stesso nel caso in cui possieda più veicoli. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il beneficio si applica ai veicoli, sia condotti dai disabili sia utilizzati per il loro accompagnamento, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina, e fino a 2800 cc se con motore diesel.<br />
L’esenzione spetta per un solo veicolo, scelto dal disabile stesso nel caso in cui possieda più veicoli.<br />
Per ottenere l’esenzione bisogna presentare una domanda. Per le Regioni convenzionate con ACI la domanda può essere presentata presso gli Uffici Provinciali dell’ACI oppure presso le Delegazioni dell’Automobile Club. Al momento della presentazione della domanda deve essere indicata la targa del veicolo. È possibile ottenere nuovamente l’agevolazione per un secondo veicolo solo se il primo, per il quale si è già beneficiato dell’agevolazione, viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). In assenza di tale cancellazione, si dovrà corrispondere la relativa Tassa Automobilistica entro il mese successivo alla data in cui si verifica l’evento.<br />
Il veicolo deve essere intestato direttamente al disabile o, in alternativa, al familiare che lo ha fiscalmente a carico.<br />
Sono esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificatamente destinati al trasporto dei disabili) intestati ad altri soggetti, pubblici o privati, come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, ecc.<br />
L’esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza l’onere di ulteriori adempimenti (non è pertanto necessario presentare nuovamente la domanda e la relativa documentazione). Nel momento in cui vengano meno le condizioni per aver diritto all’agevolazione (per esempio se il veicolo viene venduto o radiato, oppure, ci<br />
sia un miglioramento patologico o il titolare del beneficio decede), spetta all’interessato (o agli eredi dello stesso) darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente che l’ha concessa, al fine di evitare il recupero dei tributi e l’irrogazione delle sanzioni.</p>
<div align="center"><center></p>
<table id="AutoNumber2" width="90%" border="5" cellspacing="1" cellpadding="4">
<tbody>
<tr>
<td width="100%"><b>Non è necessario esporre sul parabrezza dell&#8217;auto alcun avviso circa il diritto alla esenzione dal bollo.                                                                                                       </b><span style="color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>La documentazione</p>
<p>Per ottenere l’esenzione occorre produrre la seguente documentazione:</p>
<p>• Domanda di esenzione indirizzata alla Regione Lazio, sottoscritta e datata dall’intestatario o da soggetto legittimato a termini di legge.<br />
• Copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti necessari al trasporto o(per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata, per i veicoli muniti di solo cambio automatico, dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell’art. 119del Codice della Strada.<br />
• Copia della certificazione rilasciata da una Commissione Medica Pubblica, attestante la patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie (Commissione medica art.3 della Legge 104/92, commissione medica pubblica invalidi civili, invalidi sul lavoro, invalidi di guerra.</p>
<p style="text-align: left;"><strong><a href="http://http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/riferimeti/Tabellaesenzionibollo.pdf" target="_blank"> </a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></center></div>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Agevolazioni fiscali adattamenti auto</title>
		<link>https://www.uildmobility.it/?p=110</link>
		<comments>https://www.uildmobility.it/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 15:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[uildmobility]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Adattamenti e allestimento vettura alla guida]]></category>
		<category><![CDATA[adattamento]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[modifica]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>

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		<description><![CDATA[Assistiti &#8220;inps&#8221; E&#8217; possibile richiedere il rimborso del 20% delle spese sostenute per gli allestimenti speciali delle autovetture per la guida e il trasporto dei disabili, presentando la seguente documentazione agli uffici asl di appartenenza: domanda di rimborso ( da compilarsi presso l&#8217;ufficio) fotocopia del libretto di circolazione fattura per modifica fotocopia patente speciale dichiarazione ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Assistiti &#8220;inps&#8221;</strong><a href="http://www.uildmobility.it/wp-content/uploads/2013/09/inps.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-111" alt="inps" src="http://www.uildmobility.it/wp-content/uploads/2013/09/inps-150x150.jpg" /></a></span></p>
<p>E&#8217; possibile richiedere il rimborso del 20% delle spese sostenute per gli allestimenti speciali delle autovetture per la guida e il trasporto dei disabili, presentando la seguente documentazione agli uffici asl di appartenenza:</p>
<ol>
<li>domanda di rimborso ( da compilarsi presso l&#8217;ufficio)</li>
<li>fotocopia del libretto di circolazione</li>
<li>fattura per modifica</li>
<li>fotocopia patente speciale</li>
<li>dichiarazione autografa che non sono stati richiesti e/o ottenuti contributi da altri Enti statali</li>
<li>copia verbale di invalidità</li>
<li>modalità di rimborso (se accredito bancario fornire IBAN)</li>
</ol>
<p><strong>Assistiti &#8220;inail&#8221;</strong></p>
<p>L’INAIL prevede il rimborso integrale delle spese per i comandi speciali per la guida del veicolo e gli adattamenti necessari a permettere l&#8217;accesso nel veicolo all&#8217;assistito munito di speciale patente o non ancora in possesso della patente di guida speciale, ma in possesso del certificato di idoneità rilasciato dalla commissione medica locale, riportante la prescrizione degli adattamenti necessari.<br />
In alternativa, l’INAIL rimborsa la spesa per i soli adattamenti del veicolo necessari a garantire l&#8217;accesso e il trasporto all&#8217;assistito non idoneo alla guida. Nel caso in cui l&#8217;assistito sia in possesso anche della patente A speciale che lo abilita alla guida di motocicli, l&#8217;INAIL può concedere i relativi comandi speciali e adattamenti necessari, in alternativa ai comandi speciali e agli adattamenti per l&#8217;auto. Dopo 6 mesi dalla concessione della prima fornitura i comandi speciali, è possibile fare richiesta alla sede Inail competente per l’allestimento di un secondo veicolo necessario per lo svolgimento dell’attività lavorativa principale. La nuova concessione potrà essere autorizzata solo se il veicolo risulti di proprietà dell’assistito.</p>
<h4>A chi rivolgersi</h4>
<p>L&#8217;Inail può autorizzare la fornitura presso:</p>
<ul>
<li>il produttore del veicolo, suo concessionario o rivenditore autorizzato;</li>
<li>le officine autorizzate che diano garanzia di qualità;</li>
<li>il Centro Protesi di Vigorso di Budrio.</li>
</ul>
<p>Il collaudo dei comandi speciali e degli adattamenti dei veicoli deve attestare la loro rispondenza alle condizioni tecniche previste nella fornitura e si ritiene effettuato solo dopo aver acquisito il collaudo tecnico, ove previsto, dei dispositivi installati, riportato sulla carta di circolazione del veicolo e la certificazione di garanzia dei dispositivi, rilasciata dall&#8217;installatore o dal fornitore dei dispositivi.</p>
<h4>Che cosa rimborsa l’INAIL</h4>
<p>Sono rimborsabili le spese sostenute per il collaudo e per l&#8217;eventuale trasporto del veicolo dal fornitore presso la sede del collaudo.<br />
Su autorizzazione dell&#8217;INAIL, ai fini del rimborso, possono essere anticipate dall&#8217;assistito tutte le spese attinenti comandi speciali e adattamenti.<br />
È rimborsabile anche la spesa per il <strong>cambio automatico</strong>, purchè il veicolo sia nuovo: basta presentare anche una certificazione rilasciata dal concessionario che attesti il costo di tale accessorio.<br />
Le spese per gli interventi di riparazione sui dispositivi tecnici forniti sono a carico dell&#8217;Inail, mentre quelli di ordinaria manutenzione sono a carico dell&#8217;automobilista. Le agevolazioni ricorrono ogni quattro anni, in linea con la normativa sulle agevolazioni fiscali.</p>
<h4>Come ottenere il rimborso         <a href="http://www.uildmobility.it/wp-content/uploads/2013/09/inail.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-117" alt="inail" src="http://www.uildmobility.it/wp-content/uploads/2013/09/inail-150x150.jpg" /></a></h4>
<p>Per ottenere il rimborso l&#8217;assistito deve presentare la documentazione che attesti:</p>
<ul>
<li>l’installazione dei dispositivi e il collaudo (carta di circolazione);</li>
<li>l&#8217;acquisizione della patente e della certificazione rilasciata dalla commissione medica locale;</li>
<li>la fattura della spesa sostenuta indicante il costo dei materiali e della manodopera.</li>
</ul>
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		<title>Agevolazioni fiscali acquisto auto</title>
		<link>https://www.uildmobility.it/?p=21</link>
		<comments>https://www.uildmobility.it/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2013 10:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[uildmobility]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agev. Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione]]></category>
		<category><![CDATA[irpef]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[macchina]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>
		<category><![CDATA[uildm]]></category>

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		<description><![CDATA[Per l’acquisto dei veicoli dei disabili sono concesse le seguenti agevolazione fiscali: la detrazione dall’Irpef del 19% del costo del veicolo l’aliquota Iva agevolata del 4% (invece di quella ordinaria) l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione. Possono avvantaggiarsi delle agevolazioni le seguenti categorie di disabili: non vedenti e non udenti disabili con handicap psichico o mentale titolari ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per l’acquisto dei veicoli dei disabili sono concesse le seguenti agevolazione fiscali:</p>
<ol>
<li>la <strong>detrazione dall’Irpef</strong> del 19% del costo del veicolo</li>
<li>l’<strong>aliquota Iva agevolata</strong> del 4% (invece di quella ordinaria)</li>
<li>l’<strong>esenzione</strong> dal pagamento del <strong>bollo auto</strong> e dell’<strong>imposta di trascrizione.</strong></li>
</ol>
<p>Possono avvantaggiarsi delle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:</p>
<ul>
<li>non vedenti e non udenti</li>
<li>disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento</li>
<li>disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni</li>
<li>disabili con ridotte o impedite capacità motorie.</li>
</ul>
<h2>La detrazione Irpef</h2>
<p>Spetta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, a condizione che lo stesso veicolo venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap.</p>
<p>Si può fruire dell’intera detrazione nell’anno di acquisto oppure si può scegliere di ripartirla in quattro quote annuali di pari importo.</p>
<p>Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio, ad esempio il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Nel limite di spesa di 18.075,99 euro devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria. Queste spese, per poter essere detratte, devono essere sostenute entro i 4 anni dall’acquisto.</p>
<p>In caso di trasferimento del veicolo (sia a titolo oneroso sia gratuito) prima che siano trascorsi <strong>due anni dall’acquisto</strong>, è dovuta la differenza fra l’Irpef calcolata senza la detrazione e quella dichiarata applicando l’agevolazione. Fa eccezione il caso in cui il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.</p>
<p>Per eventuali altri acquisti effettuati nel quadriennio, è possibile fruire del beneficio soltanto se, prima del nuovo acquisto, si cancella dal Pra il primo veicolo per il quale si è goduta la detrazione.</p>
<p>In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo acquistato entro il quadriennio deve essere calcolata sulla spesa massima di 18.075,99 euro, meno l’eventuale rimborso assicurativo.</p>
<p>Per i disabili che non devono adattare il veicolo per fruire della detrazione, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto; restano escluse quelle per interventi di adattamento necessari a consentire al disabile l’utilizzo del mezzo (ad esempio, pedana sollevatrice).</p>
<p>Il documento di spesa deve essere intestato direttamente al disabile, a meno che egli non sia fiscalmente a carico (reddito proprio non superiore a 2.840,51 euro). In quest’ultimo caso, il documento può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale risulta a carico.</p>
<h2>Le altre agevolazioni</h2>
<ul>
<li><strong>Iva agevolata al 4%</strong> sull’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel; l’agevolazione spetta anche per l’acquisto contestuale di optional.<br />
L’Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto. E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, soltanto se il primo veicolo è stato cancellato dal Pra.</li>
<li><strong>Esenzione dal bollo auto</strong>: l’esenzione spetta sia quando l’auto (sempre con i limiti di cilindrata sopra indicati) è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli è fiscalmente a carico.</li>
<li><strong>Esenzione dall’imposta di trascrizione</strong> sui passaggi di proprietà. I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili (con esclusione, però, di non vedenti e sordi) sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pra in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata. L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile è fiscalmente a carico. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al Pra territorialmente competente.</li>
</ul>
<div>
<table summary="Tabella relativa alle categorie dei veicoli agevolabili" cellpadding="0">
<caption>LE CATEGORIE DEI VEICOLI AGEVOLABILI</caption>
<thead>
<tr>
<th>VEICOLI</th>
<th>DESCRIZIONE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>autovetture <a  href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agevolazioni/AgevDisab/SchedaInfoAgevDisab/V2AgevDisab/#star">(*)</a></td>
<td>Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente</td>
</tr>
<tr>
<td>autoveicoli per il trasporto promiscuo <a  href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agevolazioni/AgevDisab/SchedaInfoAgevDisab/V2AgevDisab/#star">(*)</a></td>
<td>Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente</td>
</tr>
<tr>
<td>autoveicoli specifici <a  href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agevolazioni/AgevDisab/SchedaInfoAgevDisab/V2AgevDisab/#star">(*)</a></td>
<td>Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall&#8217;essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo</td>
</tr>
<tr>
<td>autocaravan <a  href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agevolazioni/AgevDisab/SchedaInfoAgevDisab/V2AgevDisab/#star">(*)</a><a  href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agevolazioni/AgevDisab/SchedaInfoAgevDisab/V2AgevDisab/#nota1">(1)</a></td>
<td>Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all&#8217;alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente</td>
</tr>
<tr>
<td>motocarrozzette</td>
<td>Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria</td>
</tr>
<tr>
<td>motoveicoli per trasporto promiscuo</td>
<td>Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente</td>
</tr>
<tr>
<td>motoveicoli per trasporti specifici</td>
<td>Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall&#8217;essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><em>(*) per non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l’asterisco</em></p>
<p><em>(1) è possibile fruire solo della detrazione Irpef del 19%</em></p>
<p>Non si possono richiedere le agevolazioni fiscali quando si acquista un quadriciclo leggero che può essere condotto senza patente (cosiddetto “minicar”).</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">Fonte</span></strong>:<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agevolazioni/AgevDisab/SchedaInfoAgevDisab/V2AgevDisab/">http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agevolazioni/AgevDisab/SchedaInfoAgevDisab/V2AgevDisab/</a></p>
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